Articolo 1 - Autonomia e normativa applicabile.


1. La "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CESENA" - di seguito chiamata "Fondazione" - è una persona giuridica privata dotata di piena capacità e autonomia statutaria e gestionale.

2. E' la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Cesena, fondata da una società di 105 persone e riconosciuta con rescritto pontificio 18 maggio 1841 e con regio decreto 17 marzo 1861. Da essa è stata scorporata l'attività creditizia in attuazione del progetto di ristrutturazione approvato con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1991.

3. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, definito anche in aderenza ai contenuti della "Carta delle fondazioni" adottata dall'ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA), dal Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015 (in prosieguo "Protocollo d'intesa"), dall'ordinamento di settore - e segnatamente dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461 e dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifiche e integrazioni - nonché, per quanto compatibili, dalle norme del codice civile sulle fondazioni e dalle relative disposizioni di attuazione.

4. La società bancaria conferitaria di cui al presente statuto è quella definita dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (in prosieguo "decreto legislativo 153/1999").