Articolo 4 - Attività della Fondazione.


1. La Fondazione persegue le proprie finalità statutarie attraverso la realizzazione di iniziative proprie e il finanziamento di iniziative promosse da terzi, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, economica e ambientale delle iniziative.

2. La Fondazione può svolgere la propria attività nei settori rilevanti di cui all'articolo 3, comma 2, anche mediante l'esercizio diretto di attività d'impresa o attraverso società operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi perseguiti nei settori medesimi, nelle quali può detenere partecipazioni di controllo.

3. Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentito solo nel caso di imprese strumentali.

4. Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

5. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.

6. Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale, purché nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia. In particolare, può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nonché acquistare, detenere e cedere partecipazioni al capitale di società o concorrere alla loro costituzione.

7. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse, rendere più incisiva la propria azione e sovvenire in maniera efficace e organica alle esigenze del territorio, la Fondazione elabora programmi annuali e pluriennali di intervento, individuando i settori ai quali destinare le risorse disponibili in relazione ai bisogni e alle esigenze rilevate.

8. La Fondazione verifica la realizzazione delle iniziative sostenute sia sotto il profilo amministrativo sia nel merito dell'efficacia dell'azione rispetto agli impegni assunti dai soggetti beneficiari.

9. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet, in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'articolo 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.

10. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

11. La Fondazione può collaborare con altre fondazioni di origine bancaria per conseguire obiettivi comuni coerenti con la propria missione, sia direttamente sia tramite associazioni di categoria; può raccordare la propria attività a quella di altri enti aventi finalità analoghe; può altresì aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con i propri scopi, a organizzazioni rappresentative delle fondazioni bancarie e ad associazioni nazionali e internazionali di fondazioni.

12. La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato con finalità analoghe alle proprie e accettare donazioni e lasciti, nonché devoluzioni di beni con uno scopo particolare purché rientranti negli scopi della Fondazione.