Articolo 17 - Cause generali di decadenza.

1. Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo statuto, decadono dalla carica di componente gli organi della Fondazione, con dichiarazione dell'organo di appartenenza, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo statuto, che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalla legge o che siano incorsi in gravi violazioni delle norme statutarie.

2. I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di ineleggibilità o di incompatibilità che li riguardano.

3. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo di appartenenza.

4. Decade altresì dalla carica chi non abbia comunicato tempestivamente l'insorgere di una causa di incompatibilità o di sospensione.

5. Nei casi di cui ai commi precedenti, la decadenza deve essere dichiarata entro trenta giorni da quello in cui l'organo competente ne è venuto a conoscenza.