Articolo 23 - Presidenza e riunioni dell'Assemblea dei Soci.


1. Il Presidente dura in carica quattro esercizi, compreso quello in cui avviene la nomina, e può essere confermato consecutivamente una sola volta; alla scadenza del mandato resta in carica fino alla sua sostituzione. Successivamente può essere nominato nuovamente, dopo che sia trascorso un periodo di vacanza di durata almeno pari a tre anni dalla cessazione della carica in precedenza ricoperta. Ai fini del computo dei mandati consecutivi non si tiene conto del mandato che abbia avuto una durata inferiore a 24 mesi, qualora la cessazione avvenga per causa diversa dalle dimissioni volontarie. I mandati espletati per una durata inferiore a 24 mesi non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

2. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata - almeno due volte all'anno - in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti di sua competenza, ad iniziativa del Presidente, mediante invio a mezzo raccomandata o altro mezzo che fornisca la prova del ricevimento al domicilio dei Soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare.

3. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti convoca l'Assemblea dei Soci e la presiede sino alla elezione di un sostituto provvisorio per lo svolgimento della riunione in corso, ovvero del nuovo Presidente.

5. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di Soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, con arrotondamento all'unità superiore; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

6. Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio può essere portatore di una sola delega.

7. Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

8. Per le votazioni si procede in forma palese. Le votazioni relative alle designazioni dei membri del Consiglio Generale, nonché quelle riguardanti persone, si effettuano sempre con scheda segreta. Le funzioni di scrutatori sono svolte dal Segretario Generale e da due Soci nominati dall'Assemblea.

9. Per la designazione dei componenti del Consiglio Generale, nel caso si raggiunga la parità di voti tra candidati che abbiano conseguito la maggioranza di cui al comma 7 e si superi con ciò il numero delle persone da eleggere, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio a maggioranza dei votanti.

10. Il verbale dell'Assemblea viene redatto dal Segretario Generale o, in sua assenza, dal Vice Segretario Generale, e, in assenza di entrambi, da un Socio designato dall'Assemblea e da lui sottoscritto unitamente al Presidente.

11. I Soci sospesi dalla carica ai sensi dell'articolo 14, comma 3, e i componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, anche non Soci, possono essere invitati dal Presidente dell'Assemblea ad assistere alle riunioni assembleari senza diritto di voto e di intervento. Tuttavia il Presidente dell'Assemblea può consentire ad essi di prendere la parola qualora lo ritenga opportuno per fornire informazioni utili per l'esame delle materie all'ordine del giorno dei lavori assembleari.