Articolo 27 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione.


1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque a non più di sette membri, di cui almeno la metà (con arrotondamento all'unità superiore) residenti nell'ambito territoriale di cui all'articolo 2 da non meno di tre anni. Il Consiglio Generale determina il numero dei componenti entro detti limiti. Il Presidente della Fondazione è membro del Consiglio di Amministrazione e lo presiede. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di adeguate conoscenze in materie inerenti a settori di intervento della Fondazione, con particolare riferimento alle esigenze del territorio di competenza della stessa, o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato esperienze nell'ambito dei suddetti settori o delle libere professioni o in campo imprenditoriale o accademico o dell'istruzione, ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso Enti pubblici o privati.

3. Gli amministratori durano in carica quattro esercizi, compreso quello in cui avviene la nomina, fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio, restando comunque in carica per i successivi adempimenti di legge e statutari fino alla loro sostituzione. In tema di mandati consecutivi si applica l'articolo 10.

4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca tempestivamente il Consiglio Generale per la ricostituzione dell'organo.

5. Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione scade con quello dell'organo.

6. Qualora, per qualsiasi causa, venga meno la maggioranza degli amministratori, l'intero organo si considera dimissionario e il Presidente del Collegio dei Revisori provvede con urgenza alla convocazione del Consiglio Generale per la ricostituzione dell'organo.

7. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui all'articolo 2392 del codice civile.