Articolo 3 - Scopi e settori di intervento.


1. La Fondazione non ha fini di lucro, conforma la propria attività ai principi di autorganizzazione e sussidiarietà e persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di propria competenza, interpretandone le esigenze e operando senza ingerenze e condizionamenti esterni che ne possano limitare l'autonomia. Il rapporto con gli attori locali, pubblici e privati, è informato a spirito di collaborazione, nel reciproco rispetto delle autonomie e prerogative decisionali.


2. La Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c)-bis del decreto legislativo 153/1999, e opera in via prevalente nei settori rilevanti scelti ogni tre anni, in numero non superiore a cinque, dal Consiglio Generale, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di vigilanza e assicurata una un'adeguata pubblicità