Articolo 7 - Patrimonio.

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

2. Il patrimonio è costituito dal fondo di dotazione iniziale e dai fondi e riserve presenti nell'ultimo bilancio e si modifica per effetto di:
a) accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura stabilita dall'Autorità di vigilanza;
b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
c) plusvalenze o minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 153/1999;
d) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dal Consiglio Generale al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione; sono fatte salve le competenze di legge dell'Autorità di vigilanza.

3. La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui al precedente comma, lettera d) deve conciliarsi con l'effettiva tutela degli scopi statutari e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.

4 Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione, alla complessità e alle caratteristiche del portafoglio.

5. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 e a 7, del Protocollo d'intesa.

6. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa.

7. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto legislativo 153/1999. Nella nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.

8. Il patrimonio può essere investito in beni immobili diversi da quelli strumentali e in beni mobili e immobili che non producono adeguata redditività, nei limiti e per le finalità di cui all'articolo 7, comma 3-bis del decreto legislativo 153/1999.

9. La Fondazione, attraverso l'investimento nella società bancaria conferitaria, la cui attività può costituire un volano di crescita economica, persegue l'obiettivo di contribuire allo sviluppo locale. La Fondazione non si ingerisce nella gestione operativa della banca ma, esercitando i diritti dell'azionista, vigila sulle sue strategie e sugli effetti per il territorio.

10. Il Consiglio Generale stabilisce, in base a criteri di economicità ed efficacia, se il patrimonio della Fondazione deve essere gestito direttamente all'interno della Fondazione stessa, ovvero se deve essere affidato, in tutto o in parte, a un gestore esterno.

11. La gestione effettuata all'interno della Fondazione è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione.

12. La gestione del patrimonio, se affidata all'esterno in considerazione della dimensione e della complessità degli investimenti, deve essere effettuata ricorrendo ad un intermediario abilitato ai sensi di legge. La scelta del gestore deve corrispondere all'esclusivo interesse della Fondazione, evitare situazioni di possibile conflitto di interessi e basarsi su criteri di comparazione delle offerte in termini di professionalità ed economicità.

13. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.