Articolo 10 - Disciplina dei mandati consecutivi.

1. Le cariche di componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e di Presidente della Fondazione possono essere esercitate per non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'Organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente.

2. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.