Articolo 16 - Cause generali di sospensione dalle funzioni.

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:
1) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui alle disposizioni sulla onorabilità [articolo 12, comma 2, lettera c)];
2) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui alle disposizioni sull'onorabilità [articolo 12, comma 2, lettera d)] con sentenza non definitiva;
3) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
4) l'applicazione di misure cautelari personali.

2. I componenti gli organi della Fondazione devono portare tempestivamente a conoscenza dell'organo di appartenenza la sussistenza di una delle situazioni sopra individuate. In mancanza, l'organo procede d'ufficio.

3. Il componente dell'organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale.

4. L'organo deve tempestivamente assumere - entro trenta giorni - le relative decisioni.