Articolo 21 - Nomina dei Soci.

1. La qualità di Socio si acquista con la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci su proposta sottoscritta da almeno venti Soci, comunicata al Presidente dell'Assemblea dei Soci mediante lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo ad acquisirne la data di ricezione, nel periodo 1° dicembre - 15 gennaio successivo di ogni anno, o su proposta del Consiglio Generale entro i trenta giorni successivi.

2. Per essere ammessi in qualità di Socio occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, purché questi rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

3. Sono nominati Soci coloro che, entro il numero dei posti vacanti, riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora più nominativi riportino un uguale numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi.