Articolo 25 - Competenze del Consiglio Generale.


1. Sono di competenza del Consiglio Generale le attribuzioni stabilite dalla legge e dallo statuto, e in particolare:
a) le modificazioni dello statuto;
b) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni di cui all'articolo 5;
c) la nomina dei componenti il Consiglio stesso, e la determinazione delle relative medaglie di presenza su parere conforme del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) la nomina, anche su eventuale proposta dell'Assemblea dei Soci, e la revoca per giusta causa del Presidente della Fondazione;
e) la nomina, previa determinazione del loro numero entro i limiti di cui all'articolo 27, comma 1, e la revoca per giusta causa degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione e la determinazione dei compensi e rimborsi spese, spettanti a ciascun membro del Consiglio;
f) la nomina e la revoca per giusta causa dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, la nomina del suo Presidente, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese;
g) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti;
h) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli organi della Fondazione, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti limitatamente ai componenti il Consiglio Generale;
i) la nomina di commissioni consultive o di studio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità, da determinarsi sentito il Collegio dei Revisori dei Conti;
l) la verifica per i propri componenti e per il Presidente della Fondazione della sussistenza dei requisiti di legge e statutari e della inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'eventuale adozione, entro trenta giorni dalla verifica, dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
m) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
n) la determinazione di programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori ai quali destinare le risorse disponibili. Nell'occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le linee strategiche e programmatiche degli interventi;
o) la scelta dei settori rilevanti, nell'ambito dei settori ammessi dalla legge, con la periodicità e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
p) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione;
q) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti e la decisione se il patrimonio della Fondazione debba essere gestito direttamente all'interno della Fondazione ovvero affidato, in tutto o in parte, a un gestore esterno, determinando, nel secondo caso, i criteri di scelta del gestore;
r) la verifica del perseguimento degli obiettivi stabiliti e dei programmi delineati;
s) l'istituzione di imprese strumentali, nonché l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle stesse;
t) l'approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione e incorporazione della Fondazione in altri enti e l'espressione del parere all'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 11, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 153/1999 in tema di liquidazione della Fondazione, sentita anche l'Assemblea dei Soci;
u) la proposta al Presidente dell'Assemblea di nomina di Soci.