Articolo 26 - Funzionamento del Consiglio Generale.


1. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione. Si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, la riunione è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo che fornisca la prova del ricevimento, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata due giorni interi prima di quello fissato.

4. Alle riunioni del Consiglio Generale possono partecipare, senza diritto di voto e di intervento, i componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può consentire ad essi di prendere la parola qualora lo ritenga opportuno per fornire informazioni utili per l'esame delle materie all'ordine del giorno.

5. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

6. Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

7. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente, senza diritto di voto.

8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quelle relative alla trasformazione, fusione e incorporazione della Fondazione in altri enti, alla modifica dello statuto, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Organo con la presenza di almeno i 2/3, con arrotondamento all'unità superiore, dei componenti stessi. Gli stessi quorum si applicano per l'espressione del parere all'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 11, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 153/1999, in tema di liquidazione della Fondazione.

9. Le votazioni sono effettuate in forma palese, salvo quelle riguardanti persone, che si svolgono a scrutinio segreto. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.