Articolo 33 - Libri e scritture contabili.

1. La Fondazione tiene il libro dei Soci, e i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti. Detti libri, ad esclusione di quelli relativi al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario Generale.

2. La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.

3. Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.