Articolo 34 - Bilancio e documento programmatico previsionale.

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività e degli impieghi del patrimonio della Fondazione relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale, e sente il parere obbligatorio dell'Assemblea dei Soci.

3. Il bilancio annuale, che deve essere esaminato per l'approvazione entro il 30 aprile (o entro il 30 giugno qualora lo richiedano particolari esigenze da indicare nella relazione sulla gestione), si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, ed è redatto nel rispetto della normativa emanata dall'Autorità di vigilanza. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari. Il Consiglio Generale può approvare o respingere il bilancio, ma non può modificarlo.

4. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione e una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, dando separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività. La relazione degli Amministratori che accompagna il bilancio dà inoltre conto delle risultanze del processo valutativo di cui all'articolo 11, comma 4. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

5. Il Consiglio Generale approva il bilancio e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sente il parere obbligatorio dell'Assemblea dei Soci, e provvede, entro i trenta giorni successivi, ad inviare all'Autorità di Vigilanza detti atti unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

6. Almeno quindici giorni prima della data fissata per la detta approvazione la bozza di bilancio e la relazione sono trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti per gli adempimenti di sua competenza.

7. Bozza del bilancio, della relazione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Collegio dei Revisori restano depositate in copia nella sede della Fondazione durante i sette giorni che precedono la riunione nella quale il Consiglio Generale deve discutere il bilancio.

8. Il bilancio approvato, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, resta depositato nella sede della Fondazione nei sette giorni che precedono la riunione dell'Assemblea dei Soci che deve esprimere il proprio parere.

9. Il bilancio corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Revisori e dal verbale di approvazione del Consiglio Generale è reso pubblico.