Articolo 36 - Disposizioni transitorie.

1. Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza, salvo quanto previsto nei commi che seguono.

2. I componenti dell'Assemblea dei Soci in carica il 7 febbraio 2001, data di approvazione, da parte dell'Autorità di vigilanza, delle disposizioni statutarie deliberate in applicazione del decreto legislativo 153/1999, conservano la qualità di Socio per il periodo previsto dalla normativa vigente al momento della nomina.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 4, le cariche dei Soci nominati in forza del testo previgente, in essere alla data di approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Generale in data 5 dicembre 2005, sono prorogate sino alla fine dell'esercizio sociale in cui tali cariche scadono calcolando dieci anni di calendario dalla nomina.

4. Le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 14, comma 1, lett. h), si applicano ai componenti del Consiglio Generale e del Collegio dei Revisori nominati nel corso del 2013. Le medesime incompatibilità di cui all'articolo 32, comma 3, lett. e) si applicano al Segretario Generale con decorrenza dall'entrata in vigore della relativa modifica statutaria.

5. Le modifiche relative al numero dei componenti il Consiglio Generale e agli enti designanti di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, e quelle relative al numero dei Consiglieri d'Amministrazione di cui all'articolo 27, comma 1, si applicano a decorrere dai rinnovi degli organi successivi all'approvazione delle modifiche stesse da parte dell'Autorità di vigilanza.

6. In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dall'articolo 7, comma 5, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2, comma 8, del Protocollo d'intesa.

7. In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dall'articolo 7, comma 7, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 5 del Protocollo d'intesa.

8. In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dall'articolo 7, comma 13, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 3 del Protocollo d'intesa.