Oggetto e definizioni (Art. 1)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di realizzazione degli scopi statutari della Fondazione e i criteri attraverso i quali sono individuati e selezionati i progetti e le iniziative finanziabili per assicurare la trasparenza dell'attività degli organi della Fondazione e delle motivazioni delle scelte operate, il rispetto degli interessi contemplati nello statuto, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
2. Il Regolamento è stato predisposto tenendo conto dello statuto sociale, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, della Carta delle Fondazioni e del Protocollo d'intesa sottoscritto il 22/4/2015 fra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio spa. Il Regolamento e tutti i documenti citati sono reperibili nel sito internet della Fondazione.
3. Nel presente Regolamento per "finanziamento" o "contributo" o "sostegno finanziario" si intende qualsiasi concessione in denaro della Fondazione a favore di soggetti terzi, aventi le caratteristiche indicate nel presente Regolamento, per la realizzazione di progetti e iniziative nei settori di intervento della Fondazione. Inoltre si applicano le definizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 153/1999, che reca la disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni di origine bancaria.

Ambito territoriale di attività (Art. 2)

1. La Fondazione ha sede legale in Cesena e svolge la sua attività nel territorio storico d'intervento rappresentato dai Comuni di Cesena, Bagno di Romagna, Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano sul Rubicone, Verghereto.
2. La Fondazione può effettuare interventi di carattere straordinario al di fuori dell'ambito sopra indicato in presenza di ragioni di opportunità e convenienza, quali il raggiungimento di una maggiore efficacia degli interventi, il perseguimento di economie di scala, esigenze di partecipazione a iniziative proposte dalle realtà associative. La relativa delibera deve indicare la motivazione sottostante all'intervento.

Principi generali (Art. 3)

1. La Fondazione, in conformità al principio costituzionale e statutario di sussidiarietà, definisce in piena libertà, autonomia e indipendenza di giudizio la proprie strategie e modalità di intervento e opera secondo criteri di economicità, di programmazione, di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale, economica e ambientale delle iniziative.
2. Ai fini che precedono e anche allo scopo di preservare il patrimonio nell'interesse delle generazioni future, i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, devono essere coerenti con i flussi reddituali generali dall'investimento del patrimonio, nel rispetto delle scelte strategiche di investimento definite dal Consiglio Generale.
3. La Fondazione svolge la propria attività istituzionale attraverso:
a) la realizzazione diretta, nel rispetto dei vincoli statutari, di iniziative e progetti propri, anche con la collaborazione di terzi;
b) l'esercizio diretto di attività d'impresa, oppure attraverso società operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi perseguiti nei "settori ammessi", nelle quali può detenere, in quanto strumentali, partecipazioni di controllo;
c) l'erogazione di contributi a favore di iniziative o progetti proposti da soggetti terzi anche a seguito di partecipazione a bandi indetti dalla Fondazione, rientranti nei settori in cui opera la Fondazione e destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;
d) la erogazione di contributi per il sostegno dell'attività ordinaria di soggetti la cui attività presenti caratteristiche di eccellenza, senza svolgere alcuna attività di sostituzione o di supplenza delle istituzioni deputate;
e) l'esercizio di forme di coordinamento, di sollecitazione e di sensibilizzazione di iniziative promosse unitamente a soggetti terzi;
f) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.
4. Le iniziative possono esaurirsi in un unico esercizio o essere sviluppate nell'ambito di un programma pluriennale.
5. Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.
6. La Fondazione, ai fini di una maggiore incisività degli interventi, può raccordare la propria attività a quella di altre fondazioni e altri enti aventi finalità analoghe, aderire a iniziative e progetti nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con i suoi scopi, costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato con finalità analoghe alle proprie.

Programmi di attività (Art. 4)

Articolo 4 - Programmi di attività.
1. Nella definizione delle politiche di bilancio e di erogazione la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.
2. Il Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione e dandone poi informazione all' Assemblea dei Soci che esprimerà il proprio parere al riguardo, formula piani programmatici pluriennali ("PPP") di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dalla legge e dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili. Definisce inoltre, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le linee strategiche e programmatiche degli interventi.
3. Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, può avvalersi di audizioni, studi e indagini, utili per individuare le effettive esigenze del territorio secondo un percorso di approfondimento volto a interessare le più significative realtà pubbliche e private in esso operanti.
4. Sulla base della rendicontazione annuale circa l'attività svolta, il PPP viene periodicamente sottoposto a verifica, al fine di riscontrarne il grado di implementazione.
5. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento programmatico previsionale ("DPP") annuale relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale stesso, e sente il parere obbligatorio dell'Assemblea dei Soci.
6. Il DPP contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell'ambito delle previsioni del documento programmatico pluriennale.
7. In occasione della approvazione del DPP annuale, il Consiglio Generale può procedere alla verifica della attualità delle previsioni del PPP e alle eventuali modifiche necessarie, adeguatamente motivate.
8. Il Consiglio Generale, anche su eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione, può apportare modifiche ai documenti programmatici, ove ciò sia necessario od opportuno per la sopravvenienza di eventi ed esigenze nuove e impreviste.

Gestione dell'attività istituzionale (Art. 5)

1. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'attività istituzionale secondo le indicazioni del DPP e del PPP, individuando e definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi (bando, presentazione domande, progetti propri, ecc.), rese pubbliche sul sito Internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione.
2. Agli stessi principi e vincoli devono attenersi gli eventuali organi e soggetti interni cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato poteri deliberativi in materia.
7. L'amministratore che si trovi in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, in quanto direttamente o indirettamente interessato all'accoglimento di una domanda, deve assentarsi dalla riunione consiliare per tutto il tempo in cui la richiesta è discussa e deliberata.

Settori di intervento (Art. 6)

1. La Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei "settori ammessi" di cui all'art. 1, comma 1, lett. c)-bis del decreto legislativo n. 153/1999, e opera in via prevalente nei settori rilevanti scelti ogni tre anni, in numero non superiore a cinque, dal Consiglio Generale, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di vigilanza e assicurata un'adeguata pubblicità anche tramite il sito internet della Fondazione.
2. La Fondazione raccoglie ed elabora informazioni sul complesso delle iniziative sostenute per ambiti o settori operativi al fine di trarne indicazioni in merito ai risultati dell'azione svolta e quale utile riferimento ai fini della programmazione dell'attività dei periodi successivi.

Progetti propri (Art. 7)

1. La Fondazione può realizzare iniziative e progetti propri.
2. Il Consiglio di Amministrazione predispone la necessaria istruttoria tecnica e approva il progetto esecutivo, anche mediante assegnazione di appalti e conferimento di incarichi, rispettando criteri di efficienza, tempestività e massima economicità anche ricorrendo a bandi.
3. I progetti propri sono realizzati anche a seguito della valutazione di possibili soluzioni alternative per perseguire con maggiore efficacia ed efficienza gli obiettivi programmati.
4. L'istituzione di imprese strumentali deve essere deliberata del Consiglio Generale, sentito il Consiglio di Amministrazione.
5. La Fondazione può partecipare anche a progetti e iniziative in collaborazione o cooperazione con altre Fondazioni e realtà associative.

Soggetti destinatari di erogazioni; esclusioni (Art. 8)

1. Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.
2. Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:
a) i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica;
b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
c) le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.
3. Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti di cui al comma precedente siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata, operino stabilmente nel settore cui è rivolta l'erogazione e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità del progetto.
4. Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti.
5. Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste:
a) di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti;
b) provenienti da persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca;
c) provenienti da soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti;
d) provenienti da imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 2 ;
e) provenienti da partiti e movimenti politici o riconducibili a una matrice politica, da organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria.
6. Il Consiglio di Amministrazione può individuare, nell'ambito dell'avviso pubblico, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

Richieste di finanziamenti e partecipazione a bandi indetti dalla Fondazione (Art. 9)

di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

Articolo 9 - Richieste di finanziamenti e partecipazione a bandi indetti dalla Fondazione.
1. I soggetti che intendono sottoporre alla Fondazione una richiesta di intervento finanziario per la realizzazione di una determinata iniziativa, devono compilare, in modo completo, l'apposito "Modulo di Richiesta Contributo" reperibile presso la sede della Fondazione nonché sul sito internet della stessa (www.fondazionecarispcesena.it), liberamente accessibile.
2. Al Modulo di Richiesta Contributo deve essere allegata la documentazione ivi indicata e l'eventuale, ulteriore documentazione utile per illustrare compiutamente l'iniziativa o progetto per cui si chiede il finanziamento (come, ad esempio, relazioni, progetti tecnici, preventivi di spesa, pareri, studi, fotografie, ecc.).
3. La Fondazione può chiedere che la richiesta sia integrata con altri documenti e informazioni ritenuti utili per una migliore valutazione dell'iniziativa.
4. Al proponente è inoltre richiesto di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, quale elemento necessario per svolgere l'istruttoria della domanda e sottoporla agli organi deliberativi. I dati sono trattati nei limiti funzionali all'esame della richiesta e conservati secondo adeguati criteri di correttezza e sicurezza. A tali fini la Fondazione rilascia apposita "informativa" ai sensi del citato decreto legislativo 196/2003. 6. Nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, la concessione di contributi a terzi è inoltre subordinata al consenso degli stessi alla messa in rete di informazioni inerenti al contributo medesimo.
6. Con la presentazione della richiesta o la partecipazione al bando, il proponente accetta senza riserve sia le previsioni del presente Regolamento sia tutte le eventuali, ulteriori condizioni cui sarà sottoposta la concessione del finanziamento e, in caso di accoglimento totale o parziale della richiesta, è impegnato:
- a consentire in qualsiasi momento eventuali verifiche da parte della Fondazione, nelle forme che questa riterrà più idonee e tramite esponenti propri o terzi incaricati, circa l'andamento e lo stato di realizzazione dell'iniziativa o del progetto nonché i risultati ottenuti;
- a produrre un'autovalutazione e/o un rendiconto finale relativo all'iniziativa o al progetto, con documentazione di spesa e ogni altra documentazione ritenuta utile dalla Fondazione;
- a dare adeguato rilievo al finanziamento della Fondazione;
- a fornire adeguate garanzie tese a sollevare la Fondazione da eventuali responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'iniziativa o l progetto finanziato;
- alla pubblicizzazione dell'iniziativa o del progetto a fini di disseminazione delle esperienze e di stimolo alla loro emulazione nonché per il rafforzamento degli effetti positivi attesi.
5. I bandi indetti dalla Fondazione per la realizzazione di opere, progetti, servizi indicano le condizioni cui devono attenersi i partecipanti.

Istruttoria delle richieste di contributo (Art. 10)

1. L'attività istruttoria sui progetti e sulle iniziative di terzi e propri è svolta dagli uffici, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento. L'istruttoria concerne la verifica degli aspetti formali della richiesta, della presenza degli elementi informativi e documentali di cui all'articolo 9 e della rispondenza ai requisiti necessari ai sensi della disciplina vigente e agli strumenti di programmazione della Fondazione. In sede di istruttoria possono essere chieste informazioni integrative anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione. L'istruttoria delle richieste che risultino incomplete sotto il profilo formale è sospesa e, in mancanza di integrazione nei termini ragionevolmente assegnati, interrotta.

Organi consultivi (Art. 11)

1. In presenza di progetti caratterizzati da un elevato grado di specializzazione e di complessità, il Consiglio di Amministrazione può designare esperti esterni, dotati di comprovata professionalità nei settori di competenza, con funzione di consulenti sia per la valutazione sia per l'eventuale verifica dello stato di realizzazione del progetto.
2. La Fondazione può anche nominare Commissioni tecniche e scientifiche formate da esperti, scelti tra personalità di particolare competenza ed esperienza nelle materie di intervento della Fondazione. A tali Commissioni può essere conferito un ruolo di consulenza nella valutazione tecnica dei progetti, nonché di verifica dello stato di realizzazione e dei risultati dei progetti approvati.

Fase deliberativa (Art. 12)

1. La decisione sulla finanziabilità delle iniziative promosse da terzi e la scelta fra le diverse iniziative avviene, in parità di trattamento di tutte le domande ammesse alla fase deliberativa, sulla base dei principi di trasparenza, imparzialità e comparazione, della corrispondenza con gli scopi della Fondazione, della coerenza con le attività programmate nel DPP e nel PPP in termini di settori di attività e di risorse destinate agli stessi e di economicità, per tale intendendo la commisurazione dei contributi alle risorse finanziarie disponibili.
2. Le richieste di contributo sono esaminate dal Consiglio di Amministrazione (o altro organo delegato) entro novanta giorni dalla presentazione, sempre che siano complete nella parte informativa e documentale e rispettino i criteri di legge e di statuto. In caso di bandi, questi indicano il termine entro cui sono esaminate le proposte presentate e comunicati i risultati.
3. La Fondazione si riserva la facoltà, per esigenze relative alla programmazione economica e finanziaria della propria attività, di posticipare l'esame delle domande rispetto al termine indicato al comma 2. Si riserva, inoltre, di procedere all'esame delle domande pervenute in un determinato arco di tempo entro un termine valido per tutte, anche in deroga al termine di cui al comma 2. Di quanto precede è data notizia tramite pubblicazione nel sito internet.
4. La delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione o dal diverso organo delegato deve motivare le ragioni dell'accoglimento, totale o parziale, della domanda o del rifiuto. Il Consiglio delibera in merito ai progetti e alle iniziative ritenuti ammissibili avuto riguardo ai seguenti elementi:
a) congruità rispetto ai documenti di programmazione della Fondazione e commisurazione del valore economico dell'iniziativa o del progetto alla dimensione delle disponibilità destinate al settore specifico;
b) caratteristiche del richiedente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe e di capacità dei proponenti di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi prospettati attraverso la generazione diretta di risorse e l'autofinanziamento, la mobilitazione di altre risorse a titolo di cofinanziamento, l'attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati;
c) capacità di lettura del bisogno e adeguatezza della soluzione proposta in termini di comprensione delle caratteristiche del bisogno, di efficacia rispetto al bisogno rilevato e di coerenza della stessa con gli obiettivi e i programmi definiti;
d) fattibilità anche finanziaria dell'iniziativa e sostenibilità economica intesa come capacità di proseguire l'azione oltre i termini previsti dal sostegno finanziario della Fondazione, attraverso la generazione diretta di risorse e l'attrazione di proventi futuri;
e) innovatività della proposta in termini di risposta al bisogno, di modalità organizzative o di impiego delle risorse;
f) commisurazione delle risorse necessarie per la realizzazione dell'iniziativa o del progetto agli obiettivi perseguiti e valutazione che, nell'impiego, sia previsto il rispetto dei criteri di efficienza e di accurata gestione;
g) complementarità e non sostitutività dell'intervento pubblico, tenuto conto delle situazioni di contesto;
h) efficacia dei meccanismi di monitoraggio e valutazione eventualmente presenti all'interno della proposta e/o della misurabilità degli obiettivi e del programma di attuazione previsto;
i) comparazione con altre iniziative o progetti simili ugualmente oggetto di richiesta di sostegno della Fondazione, ai fini dell'individuazione di quello ritenuto più meritevole;
j) la valenza dell'iniziativa o del progetto sotto i profili dell'utilità sociale e della promozione dello sviluppo economico del territorio di competenza;
k) i precedenti contributi di cui il richiedente abbia già beneficiato in precedenza, anche in un'ottica di ricambio, a parità di merito, tra i soggetti finanziati.
5. Per le richieste di contributi provenienti da soggetti conosciuti, gli elementi di cui al precedente comma 4 potranno essere prodotti in forma sintetica e semplificata, in funzione della natura del progetto o dell'iniziativa o progetto da finanziare.
6. Il processo deliberativo può essere adattato e semplificato, nel rispetto dei principi generali, in funzione delle caratteristiche e della natura dei potenziali beneficiari, della dimensione organizzativa ed economica dell'iniziativa o del progetto, delle risorse a disposizione, degli ambiti di intervento e di altri idonei elementi valutativi.

Informazioni ai richiedenti (Art. 13)

1. I richiedenti, trascorsi almeno trenta giorni dalla presentazione della domanda, possono ottenere informazioni sullo stato di avanzamento della pratica.
2. Le comunicazioni relative all'esito delle domande (accoglimento o meno, eventuali condizioni, tempi e modi di liquidazione e quant'altro) sono fornite per iscritto, in forma cartacea o elettronica all'indirizzo fornito dal richiedente o con consegna brevi manu.

Liquidazione del contributo (Art. 14)

1. L'erogazione del contributo avviene di norma una volta che l'iniziativa o il progetto siano stati realizzati e adempiute le condizioni eventualmente poste, formulate nella relativa comunicazione scritta, salvo che sia stato diversamente deciso in funzione delle specificità dell'iniziativa o del progetto. La Fondazione ha facoltà di concedere anticipi sui contributi concessi, per adeguati motivi.
2. Il soggetto beneficiario deve riferire alla Fondazione sulla realizzazione del progetto o dell'iniziativa, sui risultati ottenuti, sulle spese sostenute, sulle risorse finanziarie utilizzate rivenienti da disponibilità proprie o da terzi. Nel caso siano state previste liquidazioni frazionate in più esercizi, è dovuta una relazione per ogni anno di durata o di svolgimento del progetto.
3. Qualora le spese effettivamente sostenute siano inferiori a quelle preventivate, il contributo viene ridotto in misura proporzionale all'eccedenza rispetto alla spesa reale o, se il contributo è già stato erogato, il beneficiario deve restituire la somma eccedente.
4. Nel caso siano stati finanziati progetti pluriennali l'erogazione delle tranches annuali successive alla prima è effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto, positivamente valutati su documentate relazioni.
4. Il contributo viene erogato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata nel presente articolo, salvo sospensione del termine qualora siano state richieste informazioni e documentazione ulteriori.

Revoca del finanziamento (Art. 15)

1. La Fondazione si riserva di revocare il finanziamento prima dell'erogazione del finanziamento stesso o delle tranche di finanziamento non ancora maturate, nonché di chiedere la restituzione, in tutto o in parte, del finanziamento eventualmente già erogato, qualora:
a) non sia possibile la realizzazione o la continuazione del progetto;
b) il progetto o iniziativa finanziato non sia realizzato entro il termine temporale assegnato o, in mancanza di un termine preciso, entro un ragionevole lasso di tempo in relazione alle caratteristiche del progetto o iniziativa, salvo giustificato motivo che la Fondazione dovrà valutare;
c) si siano verificate variazioni interne al progetto o iniziativa, tali da modificarne sostanzialmente la natura rispetto a quella nota e concordata al momento della concessione;
d) sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
e) qualora il soggetto richiedente abbia acquisito da altre fonti di finanziamento le risorse necessarie alla realizzazione del progetto o iniziativa;
f) qualora emergano sostanziali discrepanze, omissioni e informazioni non veritiere nella domanda e nei documenti prodotti dal richiedente.
2. La Fondazione si riserva inoltre di revocare il finanziamento prima dell'erogazione del finanziamento stesso o delle tranche di finanziamento non ancora maturate qualora intervengano nella situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione stessa elementi che configurino giustificato motivo di impedimento all'erogazione.

Richieste di minor importo (Art. 16)

1. Il presente Regolamento può essere oggetto di deroga, totale o parziale, da parte dell'Organo deliberante - Consiglio di Amministrazione o altro soggetto da questo delegato - per le richieste, iniziative e progetti presentati da soggetti terzi e per le iniziative proprie della Fondazione, di importo limitato, che lo stesso Consiglio di Amministrazione è delegato a determinare.

Monitoraggio e valutazione delle iniziative e progetti sostenuti (Art. 17)

1. La Fondazione verifica la realizzazione o gli stati di avanzamento delle iniziative e dei progetti sostenuti sia sotto il profilo amministrativo ed economico sia nel merito dell'efficacia dell'azione rispetto agli impegni assunti dai soggetti beneficiari, ai benefici attesi, all'impatto per il territorio e la collettività, tenendo conto della dimensione del contributo e della natura e complessità del progetto.
2. Inoltre la Fondazione raccoglie ed elabora informazioni sul complesso delle iniziative sostenute con contributi eccedenti un significativo limite di importo, che il Consiglio di Amministrazione è delegato a determinare, per ambiti o settori operativi al fine di trarne indicazioni in merito ai risultati dell'azione svolta e quale utile riferimento ai fini della programmazione dell'attività dei periodi successivi.

Trasparenza e pubblicità (Art. 18)

1. La Fondazione rende note le iniziative realizzate tramite il bilancio consuntivo; la relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
2. Ulteriori informazioni sono pubblicizzate mediante il sito internet, comunicati, conferenze stampa.

Entrata in vigore e applicabilità (Art. 19)

1. Il presente Regolamento è disponibile presso la Sede della Fondazione e chiunque può ottenerne copia. E' inoltre pubblicato sul sito internet della Fondazione.
2. Il presente Regolamento e le modifiche e integrazioni tempo per tempo apportate entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito internet della Fondazione.
3. Alle richieste di contributo inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.