Articolo 14 - Cause generali di ineleggibilità e incompatibilità.

1. Non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti :
a) il coniuge, i parenti e gli affini sino al secondo grado incluso, dei membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
c) i dipendenti in servizio della società bancaria conferitaria, chi ricopre la carica di Direttore Generale della medesima, ovvero chi abbia con questa rapporti professionali stabili;
d) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo, i dipendenti con vincolo di subordinazione gerarchica e coloro che sono legati da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato (con esclusione dei soli incarichi professionali specifici) presso i soggetti elencati nominativamente all'articolo 24, comma 4, cui compete il potere di designazione dello stesso componente del Consiglio Generale. I professori universitari non sono considerati dipendenti subordinati in virtù del loro stato giuridico, ferma restando l'incompatibilità per coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo o rappresentano all'esterno l'ente designante;
e) gli amministratori di organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi della Fondazione, con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
f) i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane. Coloro che hanno ricoperto le cariche suddette possono essere eletti dopo che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione della carica;
g) i componenti gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo e coloro che svolgono funzioni di direzione in altre Fondazioni di origine bancaria;
h) coloro che assumono o esercitano cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo;
i) coloro che abbiano causato grave danno alla Fondazione o abbiano promosso lite contro di essa.

2. I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

3. I Soci possono assumere cariche in altri organi della Fondazione, restando sospesi, durante l'esercizio di tali cariche, dalla qualità di Soci. Sono fra loro reciprocamente compatibili le cariche di Presidente della Fondazione e di Presidente dell'Assemblea dei Soci.

4. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

5. Coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria non possono assumere cariche negli Organi di indirizzo, amministrazione e controllo della Fondazione, prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

6. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

7. Sono tra loro reciprocamente incompatibili le cariche di componente il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

8. Coloro che hanno ricoperto cariche negli Organi di indirizzo, amministrazione e controllo della Fondazione non possono assumere incarichi operativi presso la Fondazione stessa in forza di contratti di lavoro dipendente e/o di collaborazioni continuative, ivi comprese le funzioni di Segretario e Vice Segretario Generale, prima che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla cessazione della carica.

9. Sono salve altre eventuali incompatibilità previste dalla normativa sulle fondazioni.