Articolo 32 - Funzioni e incompatibilità del Segretario Generale.

1. Il Segretario Generale è a capo degli uffici e del personale della Fondazione, del quale deve curare anche la formazione e la crescita professionale, in considerazione del ruolo rilevante assegnato alla struttura operativa della Fondazione per lo svolgimento dell'attività istituzionale con criteri di imparzialità, adeguatezza e continuità.

2. Il Segretario Generale deve possedere requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti a un ente senza scopo di lucro ed essere scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza ed esperienza specifica nel campo gestionale e amministrativo; deve inoltre possedere i requisiti specifici di onorabilità di cui all'articolo 12, commi 1 e 2.

3. Non possono ricoprire la carica di Segretario Generale:
a) i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
b) il Direttore Generale e coloro che ricoprono funzioni amministrative e di controllo nella società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate;
c) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti di cui all'art. 24, comma 4, cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti il Consiglio Generale, nonché coloro che siano dipendenti di tali soggetti o che a essi siano legati da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato (con esclusione dei soli incarichi professionali specifici);
d) coloro che ricoprono o, nell'anno precedente, hanno ricoperto le cariche di natura politica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f);
e) coloro che assumono o esercitano cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

4. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni, ove nominato, il Vice Segretario Generale, al quale si applicano le disposizioni previste per il Segretario Generale in tema di requisiti e incompatibilità, o altra persona all'uopo delegata dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

5. Il Segretario Generale:
a) partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni consultive o di studio, con funzioni consultive e propositive;
b) provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi;
c) compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente della Fondazione.